Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Nella causa C-158/96, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa al rimborso di spese medico-dentistiche ricevute in un altro Stato membro, ha affermato che gli artt. 59 e 60 del Trattato ostano a una normativa nazionale che subordina all'autorizzazione dell'ente previdenziale dell'assicurato il rimborso (secondo le tariffe dello Stato d'iscrizione) delle prestazioni di cure dentarie fornite da un ortodontista stabilito in un altro Stato membro.
Il 18 Ottobre 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in riferimento all’interpretazione del termine “embrione” ai sensi dell’articolo 6 (2)(c) della direttiva 98/44/CE.
Il procedimento C-173/09, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 49 del Trattato e sull'art. 22 del Reg. 1408/1971, proposta alla Corte nell'ambito di una controversia tra il sig. Elchinov e la Cassa nazionale bulgara di assicurazione malattia.
La Corte di Giustizia, in un procedimento vertente sull'interpretazione degli articoli del Trattato relativi alla libera prestazione di servizi, ha dichiarato che tali articoli non ostano ad una normativa statale che subordina la presa a carico di cure ospedaliere prestata in un altro Stato membro alla concessione di una previa autorizzazione. Tale autorizzazione può essere negata solo quando un trattamento identico o con lo stesso grado di efficacia può essere tempestivamente ottenuto in un istituto convenzionato con la cassa malattia d'iscrizione del paziente. Gli articoli 59 e 60 del Trattato ostano invece alla medesima normativa quando essa subordina la presa a carico di cure non ospedaliere a una previa autorizzazione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ammesso, mediante la sentenza promulgata il 21 giugno 2017, causa C-621/15, la possibilità di considerare validi alcuni elementi di fatto, qualora sufficientemente gravi, precisi e concordanti, nell’accertamento del nesso di causalità fra il difetto di un vaccino e una malattia sviluppata in seguito alla somministrazione, nonostante la ricerca medica non si sia pronunciata né favorevolmente né sfavorevolmente a riguardo.
L’art. 3, lettera a), del Regolamento n. 469/2009 deve essere interpretato nel senso che un prodotto composto da più principi attivi che hanno un effetto combinato è «protetto da un brevetto di base in vigore», quando la combinazione dei principi attivi che lo compongono, anche se non viene esplicitamente menzionata nelle rivendicazioni del brevetto, è necessariamente e specificamente ricompresa in tali rivendicazioni.
La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che è possibile il rimborso di Avastin, per impieghi off-label, a carico del SSN a condizione che vengano rispettate determinate condizioni.
Con le sentenze C-167/12 e C-363/12 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che non è contrario al diritto dell’Unione negare il congedo di maternità ad una “madre committente”, che abbia avuto un figlio mediante ricorso a surrogazione di maternità.
In una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione del Regolamento CE sui prodotti cosmetici, la Corte dichiara che è possibile vietare l'immissione nel mercato dell'Unione Europea di cosmetici contenti ingredienti testati su animali al di fuori dell'Unione.
La Corte di Giustizia ha dichiarato che l’intesa volta ad indurre gli operatori sanitari ad acquistare un farmaco (molto più costoso) rispetto un altro medicinale ugualmente funzionante, attraverso la diffusione di informazioni ingannevoli sugli effetti collaterali negativi del prodotto più economico, viola l’art. 101 paragrafo 1 TFUE, in tema di concorrenza.